IL PARERE DELL'ESPERTO
SISTEMI DI RITENUTA STRADALE
ASSETTO NORMATIVO DOPO IL 20 AGOSTO 2004
L’argomento della progettazione, omologazione ed impiego delle barriere stradali di sicurezza è regolato dal D.M. 18.02.1992 n 223 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare, alla data di oggi, dal D.M. 21.06.2004 n 2367.
Il decreto 1992 prevede che le barriere di sicurezza stradale debbano essere sottoposte a test di impatto al vero, successivamente valutati ed approvati dal Ministero Lavori Pubblici il quale – ravvisata la rispondenza ai previsti criteri – rilascia una approvazione tecnica con il provvedimento della omologazione.
Il decreto 1992 assume validità sei mesi dopo la pubblicazione di almeno due circolari che notifichino la avvenuta omologazione di almeno due barriere per ciascuna delle classi e destinazioni di uso previste dal decreto stesso.
Il più recente Decreto 21.06.2004 n 2367, con il quale sono state recepite le norme UNI EN 1317, “Sistemi di Ritenuta Stradale”, prevede che le omologazioni rilasciate in base al precedente decreto 1998 ed alle relative istruzioni tecniche – se non riesaminate ed approvate con nuovo provvedimento dal competente ministero in base agli attuali criteri - decadano alla data del 20.08.2007, allo scadere cioè del previsto periodo transitorio, tre anni dopo la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
In data 20.08.2007 - pertanto - le omologazioni rilasciate in base al decreto 1998 sono decadute non essendo stata concessa alcuna proroga della loro validità.
Le relative circolari di notifica dei provvedimenti sono restate conseguentemente prive di significato.
Si deve anche considerare il fatto che il competente ministero non ha emesso alcuna circolare per rendere noto l’avvenuto rilascio di omologazioni basate sulle disposizioni tecniche del decreto 2004.
E’ venuta così a determinarsi – alla data del 21.08.2007 – una situazione in cui non sussistono le condizioni di applicazione del decreto 18.02.1992 n 223 (esistenza di due circolari che sanciscano l’esistenza della omologazione di almeno due barriere per classe e destinazione di uso).
In tale situazione è applicabile l’Articolo 3, comma 6, del D.M. 21.06.2004 n 2367 che recita:
“In attesa che le disposizioni del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, acquistino efficacia operativa per tutte le tipologie di dispositivi, gli enti appaltanti devono richiedere, per le tipologie per le quali non siano state ancora emanate le circolari previste dall’Articolo 9 del suddetto decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, dispositivi rispondenti alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3, 4, richiedendo, ai fini della rispondenza delle suddette norme, rapporti di crash test rilasciati da campi prova dotati di certificazione secondo le norme ISO EN 17025”.